1. All'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «delle candidature» sono inserite le seguenti: «e la data di chiusura della campagna elettorale» e le parole: «purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;
b) la lettera b) del comma 2 è abrogata;
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: «possono trasmettere» sono inserite le seguenti: «liberamente senza alcun vincolo» e le parole: «secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;
d) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'assegnazione, per tutti i soggetti politici, di una quota pari al 10 per cento»;
e) alla lettera c) del comma 3, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «otto»;
f) alla lettera e) del comma 3, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di quattro volte»;
g) al comma 4, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettere a) e b),»;
h) al comma 5, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»; le parole: «lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti: «12,39 euro» e le parole: «lire 40.000» sono sostituite dalle seguenti: «41,32 euro».